Programmi di attività e Relazioni annuali

La sezione presenta, con suddivisione relativa all’anno di riferimento e al Garante regionale dei diritti della persona attualmente in carica:

  • il Programma di attività per l’esercizio successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario, redatto in base a quanto previsto all’art. 12 co. 2 della L.R. 9/2014 e approvato dall'Ufficio di Presidenza entro il 15 settembre di ogni anno;
  • la Relazione attività dell’esercizio precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria, in ottemperanza all’art. 12 co. 3 della L.R. 9/2014, presentata entro il 31 marzo di ogni anno all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;
  • la Relazione ai sensi dell’art. 13 della L.R. 9/2014, con la quale il Garante regionale riferisce annualmente al Consiglio e alla Giunta regionale in merito alla situazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, delle persone private della libertà personale e delle persone a rischio di discriminazione, in ambito regionale, relativamente a:
  1. lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dalla presente legge e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, i risultati raggiunti e le azioni in programma;
  2. le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti e i risultati conseguiti ai fini di un maggior coordinamento e integrazione delle politiche di settore;
  3. le criticità emerse in sede di verifica dell'attuazione delle Convenzioni internazionali e della normativa europea, statale e regionale, con indicazioni sulle possibili innovazioni o modifiche normative o amministrative da adottare;
  4. le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.